IL PORTO FRANCO: IL NOSTRO TESORO, PATRIMONIO D’EUROPA
Nel 1719 l’imperatore Carlo VI d’Asburgo concesse lo status di Porto Franco al porto di Trieste. Questo status speciale è stato mantenuto fino ad oggi, riconosciuto e garantito da trattati internazionali.
E’ un Porto Franco doganale (non prevede agevolazioni sulla tassazione diretta: non è assimilabile alla free zone di Dubai o a Montecarlo) e questi sono i suoi vantaggi:
Merci in transito estero per estero o non ancora destinate
Un primo ed immediato beneficio deriva al fatto che le merci possono essere mantenute nel Porto Franco come merci estere: per un tempo indeterminato, fino a quando vengono destinate; senza pagamento di dazi o accise fino al momento dell’eventuale importazione; senza necessità di garantire la Dogana per pari importo del dazio e dell’IVA all’importazione.
A differenza di un qualsiasi altra zona franca o magazzino doganale, non è necessario presentare alla Dogana alcuna dichiarazione fino a quando la merce rimane dentro il Porto Franco e non si devono emettere documenti di transito per il trasferimento dal porto al magazzino doganale.
Il vantaggio è immediato per le merci che sono provenienti da un paese non comunitario e sono destinate ad un altro paese non comunitario.
E’ un sicuro vantaggio anche per quelle merci che provengono da un paese non comunitario in conto vendita, che cioè non sono ancora vendute, ma possono essere vendute ad un acquirente non comunitario o comunitario in un secondo momento.
Merci destinate all’importazione
Un secondo beneficio del Porto Franco è dato dalla possibilità di pagare il dazio e l’IVA all’importazione dopo 180 giorni dalla data dell’importazione ad un tasso passivo d’interesse pari al 50% dell’Euribor a 6 mesi. Questo vantaggio può essere utilizzato anche dagli importatori europei non italiani, che desiderino importare la merce presso il porto di Trieste anziché presso la dogana del proprio Paese. Gli spedizionieri del porto di Trieste sono a disposizione per effettuare queste operazioni di importazione a nome delle ditte comunitarie interessate.
Lavorazioni sulle merci depositate in porto franco
Uno dei principali vantaggi del Porto Franco consiste nella fiscalità delle lavorazioni effettuate sulle merci depositate in porto franco.
Le manipolazioni che non cambiano la natura doganale delle merci (ad esempio le operazioni di selezione, campionatura, etichettatura, essiccazione e miglioramento qualitativo in generale) possono essere effettuate sulle merci depositate in Porto Franco senza pagamento di dazio o IVA sul valore delle stesse.
Le manipolazioni che modificano la natura doganale delle merci possono essere effettuate sulle merci depositate in Porto Franco solo se autorizzate dalla Dogana. Se il prodotto ottenuto viene importato ovviamente si dovranno pagare i dazi e l’IVA in base alla sua nuova classificazione. Ma se la merce verrà rispedita ad un Paese non comunitario, niente sarà dovuto in termini di tasse per il valore aggiunto sulla merce. Inoltre per queste lavorazioni è possibile utilizzare energia elettrica e altre forme energetiche a costo ridotto, a seguito della riduzione delle accise.
Su questo tipo di lavorazioni, sempre su autorizzazione della dogana, è possibile ottenere anche il marchio del “Made in Italy”.
Le “Patenti” del Porto Franco antecedenti il 1862
n001 -Patente 18 marzo 1719 di Carlo VI con traduzione di Pietro Kandler
n002 -Patente 19 dicembre 1725 di Carlo VI con traduzione di Pietro Kandler
Normative dell’Impero austro-ungarico emanate dal 1862 fino alla fine della I guerra mondiale
n003 -Austro-Ungheria-Ordinanza 15 gennaio 1862 BLI n6
n004 -Austro-Ungheria-Legge 27 giugno 1878 BLI n62
n005 -Austro-Ungheria-Legge 21 maggio 1887 BLI n48
n006 -Austro-Ungheria-Legge 28 aprile 1889 BLI n64
n007 -Austro-Ungheria-Legge 30 aprile 1889 BLI n63
n008 -Austro-Ungheria-Legge 23 giugno 1891 BLI n76
n009 -Austro-Ungheria-Legge 23 giugno 1891 BLI n77
n010 -Austro-Ungheria-Ordinanza 23 giugno 1891 BLI n78
n011 Austro-Ungheria-Legge 23 giugno 1891 BLI n79
n012 -Austro-Ungheria-Legge 13 febbraio 1906 BLI n20
n013 -Austro-Ungheria-Ordinanza 26 gennaio 1910 BLI n13
Normative del Regno d’Italia emanate dal 1896 fino alla fine della II guerra mondiale
n015 -RegioDecreto n1803-1919 Trattato di Versailles con la Germania
n016 -RegioDecretoLegge n1804-1919 Trattato di San Germano con l’Austria
n017 -CommissarioGeneraleCivile VG Decreto n6406 7024-1920
n018 -CommissarioGeneraleCivile VG Decreto n6406 14518-1921
n018 -CommissarioGeneraleCivile VG Decreto n6406 14518-1921
n019 -RegioDecretoLegge n37-1922 Trattato di Trianon con ‘Ungheria
n020 -DecretoPresidenziale 29 agosto 1922
n022 -Convenzione del 28 aprile 1923 tra l’ltalia e l’Austria
n023 -CircolareMinisteriale n7207-1923 Differito Dognale
n024 -RegioDecretoLegge n1789-1925
n025 -DecretoMinisteriale n1693-1925
n027 -RegioDecretoLegge n2395-1927
n028 -RegioDecretoLegge n2260-1928
n029 -CircolareMinisteriale n3192-1931-Ciano
n030 -RegioDecretoLegge n1071-1934
Normative emanate tra il 1947 e il 1954
n033 -DecretoLegislativo n1430-1947 TrattatoDiParigi
n042 -Memorandum di Londra 5 ottobre 1954
Normative emanate dal 1947 al 2012
n044 -DecretoCommissariale n36-1954
n045 -DecretoCommissariale n29-1955
n046 -Accord entre l’Italie et l’Autriche -Roma 22 ottobre 1955
n047 -Atto Conferenza di Roma 19 Novembre 1955
n048 -Legge n1203-1957 -Trattato di Roma-CEE
n049 -DecretoCommissariale n53-1959
n050 -DecretoMinisteriale 20 gennaio 1960
n051 -DecretoCommissariale n4-1962
n052 -FVG-Legge n1-1963 StatutoSpeciale
n056 -CEE-Regolamento n1496-1968
n060 -CircolareMinisteriale n2159-1970
n069 -DecretoMinisteriale 17 gennaio 1981
n070 -DecretoCommissariale 11 settembre 1984 -n19-8 – 212-83
n071 -DecretoMinisteriale 20 dicembre 1984
n072 -DecretoMinisteriale 5 marzo 1985
n073 -MinisteroFinanze Telex n4843-9 1985
n075 -Legge n110-1987 -Accordo italo-austriaco 1 dicembre 1999
n076 -MinisteroFinanze Dogana-Nota n3687-86-1987
n078 -DecretoMinisteriale 19 luglio 1988
n079 -CEE-Regolamento n2504-1988
n080 -DecretoCommissariale n19-1988
n081 -CEE-Regolamento n1854-1989
n082 -DecretoMinisteriale n339-1989
n083 -Legge n440-1989 Protocollo Italia-Ungheria
n084 -MinisteroFinanze -Nota 11 gennaio 1991 n3722-3522
n086 -DecretoCommissariale 11 aprile 1992
n087 -CEE-Regolamento n2913-1992
n088 -DecretoMinisteriale n647-1992
n089 -CircolareMinisteriale n520663-1993
n090 -DecretoMinisteriale 8 ottobre 1993
n093 -MinisteroTrasporti -Nota n5200651-1994
n094 -DecretoMinisteriale 13 giugno 1994
n095 -ConsiglioDiStato 21 marzo 1996 n2957-1995
n096 -Dogana DispServizio 23 agosto 1999
n097 -Processo Verbale 1 dicembre 1999 -Accordo italo-austriaco
n098 -APT Deliberazione n275-2002
n099 -DecretoMinisteriale 3 dicembre 2004